📚 Abaco… inFormazione 📚 : Imposta di bollo per scritture ausiliarie di magazzino e registro beni ammortizzabili

2021-11-25T11:28:37+00:0025 Novembre 2021|Tags: , , , , |

Il Dpr 642/72 stabilisce che l’imposta di bollo è dovuta:

  1.  Per i libri di cui all’articolo 2214, primo comma, C.c., tra i quali rientrano il libro giornale e il libro degli inventari;
  2. Per ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216, C.c.

Non sono quindi comprese né le scritture ausiliarie di magazzino né il registro dei beni ammortizzabili, in quanto non bollati né vidimati. In particolare, a norma dell’art. 22 DPR 630/1973, il libro dei beni ammortizzabili è soggetto soltanto alla numerazione progressiva per ogni pagina, mentre per le scritture ausiliarie di magazzino non sono previste specifiche formalità o esenzioni.

Secondo parte della dottrina tale esonero per le scritture di magazzino è dubbio in quanto, queste scritture, anche se non previste espressamente da una norma specifica, sarebbero comunque soggette ad imposta di bollo a norma dall’articolo 2214 C.c., secondo comma, il quale obbliga l’imprenditore a “tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa…”. Inoltre, nel caso di scritture di magazzino tenute con strumenti informatici, le formalità della numerazione e bollatura non possono essere effettuate secondo le modalità tradizionali e, quindi, si pone il dubbio se e quando debba ritenersi dovuta l’imposta di bollo.

In questo caso le scritture ausiliarie di magazzino, escluse a priori dall’ambito di applicazione dell’imposta di bollo se non bollate e vidimate, sarebbero soggette al tributo se tenute con modalità informatiche, sempreché si possa ritenere che siano obbligatorie per l’impresa a norma dell’articolo 2214 C.c. e a meno che l’impresa decida di non mantenerle in formato elettronico, ma di materializzarle mediante la stampa.

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